Bonifici istantanei: l’importanza del live screening delle sanzioni.

In data 19 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato il 13 marzo 2024. Questo regolamento apporta modifiche ai regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230, nonché alle direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, con l’obiettivo di aggiornare la normativa relativa ai bonifici istantanei in euro.

Il Regolamento mira a standardizzare e promuovere l’utilizzo dei bonifici istantanei (IP – Instant Payment) in euro in tutti i Paesi inseriti nell’area SEPA (Single Euro Payments Area)*. Nell’ottica del costante aggiornamento del progetto SEPA, l’utilizzo dei bonifici istantanei è volto ad incentivare la concorrenza, il progresso del mercato dei pagamenti, lo sviluppo di nuovi prodotti di pagamento a livello euro-unitario e l’accesso di nuovi operatori sul mercato.

Entro il 9 gennaio 2025, gli intermediari finanziari devono adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento, denominato “Instant Payments Regulation (IPR)”:

  • offrendo il servizio di ricezione dei bonifici istantanei in euro (l’obbligo di garantire il servizio di invio è invece previsto per il 9 ottobre);
  • effettuando verifiche giornaliere sulle misure restrittive finanziarie mirate;

È inoltre previsto che i PSP si conformino alle indicazioni in materia di verifica dell’identità del beneficiario implementando appositi sistemi (“Verification of Payee”, VOP) entro il 9 ottobre 2025 se situati in uno Stato membro la cui moneta è l’euro, mentre i PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro dovranno conformarsi entro il 9 luglio 2027.

 

Quali effetti ha sulle procedure di adeguata verifica?

Nel caso dei bonifici istantanei, il Regolamento rivede il paradigma dello screening delle transazioni avente per oggetto le controparti, a favore di una verifica costante degli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP), anteposta alle operazioni e che mira ad alleggerire procedure e tempistiche.

Come descrive il Regolamento “lo screening del pagatore e del beneficiario coinvolti in ciascuna operazione di bonifico, nazionale o transfrontaliera, (…) comporta un numero molto elevato di segnalazioni di bonifici potenzialmente associati a persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate. Tuttavia, a seguito delle opportune verifiche, la stragrande maggioranza delle operazioni segnalate non risulta essere associata ad alcuna delle persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate”, generando numerosi falsi positivi da dover gestire e che portano alla situazione in cui “data la natura dei bonifici istantanei, i PSP non sono in grado di verificare entro i termini imposti le operazioni segnalate, le quali sono di conseguenza rifiutate.

Per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del sistema, il Regolamento ha previsto che PSP verifichino quotidianamente se gli USP sono soggetti a tali misure, evitando controlli su ogni operazione. Le verifiche periodiche riguardano esclusivamente le misure restrittive finanziarie mirate adottate a norma dell’articolo 215 TFUE, che includono il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione risorse economiche a persone o entità.

Il Regolamento prevede che le verifiche sulla clientela siano effettuate:

  • immediatamente dopo l’entrata in vigore di nuove misure restrittive finanziarie mirate;
  • immediatamente dopo eventuali modifiche a tali misure;
  • almeno una volta al giorno di calendario.

SGR ha già predisposto una soluzione avanzata che permette di consultare le sanzioni, aggiornandole ciclicamente durante la giornata, assicurando dati sempre attuali e supporto ottimale per la compliance normativa.

 

Come viene fornito da SGR l’aggiornamento “live” delle sanzioni?

Relativamente alla verifica costante e almeno giornaliera delle misure restrittive mirate, SGR è già pronta a supportare i propri clienti nell’adeguamento ai nuovi obblighi previsti dal Regolamento offrendo una soluzione avanzata per accedere agli aggiornamenti “live” delle sanzioni.

La soluzione permette di consultare in tempo quasi reale le modifiche alle misure restrittive finanziarie mirate imposte da regimi sanzionatori internazionali, quali:

  • Unione Europea (UE), “Consolidated List of Travel Bans” e “Consolidated Financial Sanctions”;
  • Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), “United Nations Security Council Consolidated List”;
  • Office of Foreign Assets Control (OFAC), “Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)” e “Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists)”;
  • Regno Unito (UK), “The UK Sanctions List”;
  • Segreteria di Stato per l’Economia svizzera (Seco), “Sanktionsadressaten”.

Per fornire ai PSP tale modulo, SGR ha schedulato la consultazione delle fonti con una frequenza oraria, anche superiore al requisito giornaliero indicato dal Regolamento.

Le informazioni aggiornate vengono quindi strutturate, validate, deduplicate, e inserite nella banca dati, per essere messe a disposizione della clientela. Tale procedura garantisce agli operatori che le verifiche si basino su dati costantemente attualizzati, riducendo l’esposizione al rischio e operando in linea con le previsioni regolamentari.

Con l’avvicinarsi della scadenza del 9 gennaio 2025, invitiamo gli intermediari finanziari a contattarci per scoprire come implementare al meglio il sistema di aggiornamenti “live” delle sanzioni. Il nostro team di esperti è a disposizione per analizzare le esigenze specifiche della vostra realtà e proporre soluzioni personalizzate, garantendo un percorso di adeguamento semplice ed efficace.

Avvia il video con l’estratto, dedicato al Live Screening, del webinar “Nuovi strumenti per le verifiche AML”, tenutosi il 24.01.2025:

 

Quali sono le altre previsioni del Regolamento?

1. Obbligo di offrire bonifici istantanei:

Il Regolamento impone a tutti i fornitori di servizi di pagamento (PSP – Payment Service Providers) di offrire tale modalità di trasferimento, garantendo l’esecuzione delle transazioni entro 10 secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I PSP saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro applicando delle commissioni, se previste, che non dovranno essere superiori a quelle applicate ai bonifici standard. Nello specifico, dal 9 gennaio 2025 scatterà l’obbligo per tutti i PSP dell’eurozona di offrire ai clienti la possibilità di ricevere i bonifici istantanei, mentre il 9 ottobre 2025 scatterà l’obbligo di garantire il servizio di invio.

2. Servizio di verifica dell’identità del beneficiario (“Verification of Payee”):

Il Regolamento introduce specifiche misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei fondi nell’esecuzione dei bonifici istantanei. I PSP dovranno offrire agli utenti dei servizi di pagamento (USP – Users of Payment Services) un servizio di verifica immediata dell’identità del destinatario del bonifico. Tale verifica avverrà dopo che il pagatore avrà fornito le informazioni necessarie relative al beneficiario e prima di autorizzare il trasferimento, senza costi aggiuntivi. In caso di errata esecuzione di un’operazione dovuta ad un controllo non corretto, il PSP del pagante deve rimborsare immediatamente l’importo del bonifico.

3. Verifica costante e almeno giornaliera delle misure restrittive mirate:

Come approfondito nei paragrafi precedenti, secondo il Regolamento i PSP sono tenuti a verificare se i loro clienti sono persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate a norma dell’articolo 215 TFUE.

4. Sanzioni:

Gli Stati membri devono provvedere affinché le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di verifica della clientela comprendano:

  • per le persone giuridiche: ammende amministrative massime pari ad almeno il 10% del fatturato netto annuo totale del precedente esercizio;
  • per le persone fisiche: ammende amministrative massime pari ad almeno 5.000.000 EUR o un importo equivalente nella valuta nazionale degli Stati membri che non adottano l’euro, riferito alla data dell’8 aprile 2024.

5. Reporting:

I PSP devono presentare alle autorità nazionali competenti, ogni dodici mesi, una relazione relativa al livello delle commissioni (distinguendo bonifici tradizionali, bonifici istantanei e conti di pagamento) e alla quota di rifiuti riconducibili all’applicazione di misure restrittive finanziarie mirate.

Grazie ai dati e alle soluzioni tecnologiche che SGR mette a disposizione dei propri clienti e partner, si possono automatizzare i controlli, ottimizzare le operazioni di compliance e reagire con rapidità a nuove disposizioni normative.

* * *

*una zona unica in cui le transazioni in euro sono eseguite secondo standard uniformi. Alla SEPA aderiscono i Paesi dell’Unione europea (UE), inclusi quelli non euro, e anche altri Paesi non appartenenti alla UE.

 

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