Mine e munizioni a grappolo.

Il provvedimento del 23 luglio 2024 emanato da Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 della Legge n. 220/2021, fornisce le istruzioni per l’attuazione di controlli rafforzati da parte degli intermediari finanziari per contrastare il finanziamento delle imprese attive nella produzione e nel commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo.

La  Legge n. 220 del 9 dicembre 2021 ha, infatti, introdotto il divieto totale di finanziamento delle società italiane ed estere, che, direttamente o indirettamente, producono o si occupano del commercio di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, o di parti di esse.

 

Punti chiave del provvedimento:

1. Identificazione delle imprese coinvolte nella produzione e nel commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo

Gli intermediari finanziari sono tenuti a individuare le imprese che operano nei settori vietati dalla L. 220/2021, sia a livello nazionale che internazionale, consultando elenchi pubblici o ulteriori fonti informative affidabili e aggiornate quali, ad esempio, gli elenchi forniti da data provider.

2. Obblighi di prevenzione

Gli intermediari finanziari devono adottare idonei presidi procedurali secondo un approccio risk-based, implementando misure interne per valutare e prevenire qualsiasi forma di finanziamento, diretto o indiretto, verso le imprese che svolgono attività che ricadono nell’ambito applicativo della L. 220/2021.

3. Controllo continuo

Agli intermediari finanziari è richiesto un monitoraggio continuo delle operazioni e delle relazioni d’affari, al fine di evitare il coinvolgimento involontario con imprese attive nella produzione e nel commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo.

4. Aggiornamento costante

Gli intermediari finanziari devono istituire adeguati flussi informativi volti a mantenere aggiornate le proprie liste di esclusione e devono implementare meccanismi di controllo adeguati in relazione alla propria dimensione, all’attività svolta e alla complessità operativa.

 

Il ruolo di SGR

SGR Compliance è impegnata già da tempo nel censire le imprese coinvolte nella produzione e nel commercio di mine antipersona e munizioni a grappolo, fornendo supporto agli intermediari finanziari nel rispetto della normativa vigente, grazie anche all’ampliamento costante delle fonti consultate e al regolare aggiornamento dei dati forniti.

SGR, infatti, in conformità con gli adempimenti richiesti dalla Legge n. 220/2021, raccoglie nel dataset Adverse Media le notizie relative ai crimini di guerra e al traffico e commercio di armi e, nel dataset Legal & Enforcement, le liste relative alle società che operano nei settori vietati. 

Queste liste non sono messe a disposizione dagli organismi di vigilanza (cfr. soppressione del secondo periodo dell’art. 3 co. 1 della L. 220/2021), ma da una pluralità di organizzazioni internazionali e operatori del settore finanziario. 

Grazie al lavoro di raccolta e di analisi svolto da SGR è possibile avere un unico strumento per lo screening di tali informazioni ed effettuare un’unica interrogazione per una pluralità di fonti. 

Inoltre, integriamo i datasets Legal & Enforcement e Adverse Media con altri dataset fondamentali, come quelli relativi a Persone Esposte Politicamente (PEP), Politici Locali, Sanzioni internazionali, Watchlist, Blacklist e Whitelist, offrendo una panoramica completa dell’esposizione a fattori di rischio per il business e la reputazione degli intermediari finanziari. 

Grazie alla copertura informativa garantita da SGR, infatti, gli intermediari possono identificare in modo proattivo i rischi nascosti nella propria operatività e adempiere agli obblighi normativi in modo accurato e tempestivo. 

Se desiderate maggiori informazioni o supporto nell’adeguamento alle prescrizioni normative, vi invitiamo a contattarci.

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